L’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E.) è stata istituita con legge 27 ottobre 1988, n. 470. Essa è gestita dai Comuni sulla base dei dati e delle informazioni provenienti dalle Rappresentanze consolari all’estero.
L’iscrizione all’A.I.R.E. è un diritto-dovere del cittadino (art. 6, L. 470/1988) e costituisce il presupposto per usufruire dei servizi consolari forniti dalle Rappresentanze all’estero, nonché per l’esercizio di importanti diritti, quali per esempio:
- la possibilità di votare per corrispondenza in occasione di elezioni politiche e di referendum, di cui agli articoli 75 e 138 della Costituzione, come previsto dalla legge 459/2001;
- la possibilità di votare in occasione delle elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento Europeo presso seggi istituiti dalla rete diplomatico-consolare nei Paesi appartenenti all’U.E.;
- la possibilità di ottenere il rilascio di documenti di identità e di viaggio;
- la possibilità di richiedere il rilascio di certificazioni di competenza dei Consolati all’estero.
Hanno l’obbligo di iscriversi all’A.I.R.E.:
- i cittadini che fissano all’estero la dimora abituale per un periodo superiore a 12 mesi (art. 8, L. 470/1988) – entro 90 giorni dal trasferimento della residenza;
- quelli che già vi risiedono, sia perché nati all’estero che per successivo acquisto della cittadinanza italiana a qualsiasi titolo.
Non hanno l’obbligo di iscriversi all’A.I.R.E.:
- i cittadini che si recano all’estero per un periodo di tempo inferiore ad un anno;
- i lavoratori stagionali;
- i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all’estero, che siano notificati ai sensi delle Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari rispettivamente del 1961 e del 1963;
- i militari italiani in servizio presso gli uffici e le strutture della NATO dislocate all’estero.
IMPORTANTE – Come iscriversi all’A.I.R.E.:
L’iscrizione all’A.I.R.E. é GRATUITA.
L’iscrizione all’A.I.R.E. è effettuata entro 90 giorni dal trasferimento della residenza e comporta la contestuale cancellazione dall’Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) del Comune di provenienza. L’iscrizione del cittadino residente all’estero può anche avvenire d’ufficio, sulla base di informazioni di cui gli Uffici consolari abbiano conoscenza, in base ai dati in loro possesso (art. 6, comma 6, L. 470/1988).
La richiesta va effettuata attraverso il portale FAST-IT compilando l’apposito modulo di richiesta MODULO-AIRE, a cui è necessario allegare la documentazione indicata. Il portale permette al cittadino di comunicare anche l’eventuale cambio di indirizzo.
Solo in casi eccezionali, dovutamente motivati, le pratiche potranno essere accettate via mail. Si prega di scrivere all’indirizzo anagrafe.gedda@esteri.it (non saranno date risposte a richieste di informazioni presenti sul sito; eventuali allegati dovranno essere inviati solo in formato pdf).
SI PRECISA CHE l’Ufficio consolare ha il solo compito di verificare i requisiti della richiesta di iscrizione AIRE e trasmetterla al Comune competente. Pertanto solo il Comune e non l’Ufficio Consolare ha il compito di confermare o meno la stessa iscrizione. Qualora dunque lo status della domanda su FAST IT risulti “completato” l’utente potrà autonomamente rivolgersi al proprio Comune per verificare l’effettiva iscrizione.
In ogni caso, si rammenta che l’iscrizione AIRE, una volta confermata dal Comune, decorre dalla data di presentazione della domanda completa all’Ufficio consolare.
La Legge n. 213 del 30 dicembre 2023, in vigore dal 1° gennaio 2024, introduce un nuovo regime sanzionatorio per i cittadini italiani residenti all’estero che non sono iscritti all’AIRE, prevedendo una sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.000 euro per ciascun anno di mancata iscrizione, fino a un massimo di 5 anni.
Le sanzioni amministrative non possono essere retroattive. Pertanto non si potrà essere sanzionati per il periodo precedente al 1° gennaio 2024.
Ogni adempimento relativo all’accertamento della violazione in materia di iscrizione anagrafica e all’irrogazione della sanzione resta di competenza esclusiva dei Comuni.