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Anagrafe degli Italiani residenti all’estero (AIRE)

L’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E.) è stata istituita con legge 27 ottobre 1988, n. 470 (LEGGE 27 ottobre 1988, n. 470 – Normattiva).
L’A.I.R.E. è il registro dei cittadini italiani residenti all’estero e è gestita dai Comuni italiani sulla base dei dati e delle informazioni provenienti dalle Rappresentanze diplomatico-consolari italiane all’estero. Tutti i cittadini italiani residenti all’estero, oltre a dover essere iscritti nell’A.I.R.E., devono essere iscritti anche nell’Anagrafe del Consolato di residenza, al fine di poter usufruire dei servizi consolari forniti da quest’ultimo (c.d. Anagrafe consolare).

Iscrizione all’A.I.R.E. – Diritti e doveri
L’iscrizione all’A.I.R.E. è un diritto-dovere del cittadino (art. 6, L. 470/1988) e costituisce il presupposto per usufruire dei servizi consolari forniti dalle Rappresentanze all’estero, nonché per l’esercizio di importanti diritti, quali, ad esempio:
– la possibilità di votare per corrispondenza in occasione di elezioni politiche e di referendum, di cui agli articoli 75 e 138 della Costituzione, come previsto dalla legge 459/2001;
– la possibilità di ottenere il rilascio di documenti di identità e di viaggio;
– la possibilità di richiedere il rilascio di certificazioni di competenza delle Rappresentanze all’estero

Chi deve iscriversi all’AIRE?
– i cittadini che spostano all’estero la propria residenza per un periodo superiore ai dodici mesi;
– i cittadini da sempre residenti al di fuori del territorio italiano, sia perché’ nati all’estero sia per successivo acquisto della cittadinanza a qualsiasi titolo (ricostruzione, matrimonio, sentenza, etc.)

Chi non deve iscriversi all’AIRE?
– i cittadini che si recano all’estero per un periodo di tempo inferiore ad un anno;
– i lavoratori stagionali;
– i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all’estero, che siano notificati ai sensi delle Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari rispettivamente del 1961 e del 1963;
– i militari italiani in servizio presso gli uffici e le strutture della NATO dislocate all’estero.

Come si effettua la domanda di iscrizione all’A.I.R.E.:
Tutti gli utenti residenti nella circoscrizione consolare di Gedda che devono effettuare una iscrizione all’AIRE e/o una comunicazione della variazione della residenza lo possono fare esclusivamente on-line attraverso il portale FAST IT (Servizi Consolari Online), previa registrazione dell’utente nel sistema (https://serviziconsolarionline.esteri.it).
L’iscrizione all’A.I.R.E. e qualsiasi altra modifica relativa alla situazione anagrafica e di stato civile attraverso l’applicativo FAST IT è COMPLETAMENTE GRATUITA e si raccomanda che venga sempre effettuata dai diretti interessati.
Si ricorda a tutti i connazionali che l’iscrizione del cittadino residente all’estero può anche avvenire d’ufficio, sulla base di informazioni di cui l’Ufficio consolare abbia conoscenza, in base ai dati in suo possesso (art. 6, comma 6, L. 470/1988). Per questioni di natura fiscale si prega di far riferimento a quanto disposto dal Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI) ed alle Circolari dell’Agenzia delle Entrate.

Cosa accade se non ci si iscrive all’A.I.R.E.:
L’iscrizione all’A.I.R.E. è effettuata a seguito di dichiarazione che l’interessato deve rendere all’Ufficio consolare competente per territorio entro 90 giorni dal trasferimento della residenza e comporta la contestuale cancellazione dall’Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) del Comune di provenienza.
Per i connazionali che hanno sempre risieduto all’estero e sono diventati cittadini italiani a seguito di procedimenti di ricostruzione della cittadinanza effettuati presso questo Consolato Generale, non è necessario effettuare nessuna dichiarazione, in quanto l’iscrizione all’A.I.R.E. è stata già richiesta dal Consolato stesso al Comune.
La dichiarazione andrà invece effettuata da parte di tutti i connazionali che si siano trasferiti all’estero dall’Italia, ivi inclusi coloro che siano diventati cittadini italiani a seguito di procedimenti di ricostruzione della cittadinanza effettuati in Italia e che successivamente si siano trasferiti all’estero.
Chiunque, avendo obblighi anagrafici, contravviene alle disposizioni della Legge 24 dicembre 1954, n. 1228, della Legge 27 ottobre 1988, n. 470, e dei regolamenti di esecuzione delle predette leggi è soggetto a sanzioni pecuniarie amministrative, così come previsto dalla Legge 30 dicembre 2023, n. 213. L’Autorità competente all’accertamento e all’irrogazione della sanzione è il Comune nella cui anagrafe è iscritto il trasgressore.
Il procedimento accertativo e sanzionatorio in capo ai Comuni è disciplinato dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, il cui art. 1 prevede che “Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione”.

Come sapere se si è già iscritti all’AIRE o no?
Come specificato sopra, l’iscrizione all’A.I.R.E. deve essere richiesta dal cittadino utilizzando l’applicativo FAST IT. Il dovere del cittadino è quello di richiedere l’iscrizione all’A.I.R.E. se trasferisce la sua residenza dall’Italia all’estero. La competenza in merito alla conclusione del procedimento di iscrizione A.I.R.E. è, invece, in capo al Comune italiano competente e non al Consolato, che si limita ad assicurare la corretta trasmissione della domanda inoltrata dall’interessato. Pertanto, ogni richiesta relativa allo stato della pratica di iscrizione all’A.I.R.E. dovrà essere indirizzata direttamente al Comune italiano competente.

ATTENZIONE – PER GLI ISCRITTI AIRE PROVENIENTI DA ALTRA CIRCOSCRIZIONE CONSOLARE 

I cittadini italiani già regolarmente iscritti in altra circoscrizione consolare che desiderino informare la nuova residenza presso la circoscrizione di questo Consolato Generale, NON DOVRANNO FARE RICHIESTA DI ISCRIZIONE AIRE. Dovranno prima richiedere l’associazione d’identità online nel proprio Consolato/Ambasciata di origine, entrando in FAST IT e selezionando la predetta Rappresentanza, richiedendo la visualizzazione della propria scheda consolare.  NOTA IMPORTANTE: nome e cognome dovranno essere dichiarati come risultano sulla propria documentazione italiana.
Conclusa la pratica di associazione utente-scheda consolare, si dovrà accedere a FAST IT e selezionare l’opzione “Comunicare il cambio di residenza” e procedere come verrà indicato.

Per agevolare i connazionali nell’utilizzo di FAST IT abbiamo preparato una lista di domande frequenti (FAQ) pronta per la consultazione.