{"id":165,"date":"2022-11-30T20:20:20","date_gmt":"2022-11-30T19:20:20","guid":{"rendered":"https:\/\/consgedda.esteri.it\/?page_id=165"},"modified":"2026-08-12T14:44:12","modified_gmt":"2026-08-12T11:44:12","slug":"anagrafe-degli-italiani-residenti-allestero-aire","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/consgedda.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-italiano\/anagrafe-degli-italiani-residenti-allestero-aire\/","title":{"rendered":"Anagrafe degli Italiani residenti all\u2019estero (AIRE)"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019<strong>Anagrafe degli Italiani Residenti all\u2019Estero (A.I.R.E.)\u00a0<\/strong>\u00e8 stata istituita con legge 27 ottobre 1988, n. 470 (<a href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988-10-27;470!vig=\">LEGGE 27 ottobre 1988, n. 470 \u2013 Normattiva<\/a>).<br \/>\nL\u2019A.I.R.E. \u00e8 il registro dei cittadini italiani residenti all\u2019estero e \u00e8 gestita dai Comuni italiani sulla base dei dati e delle informazioni provenienti dalle Rappresentanze diplomatico-consolari italiane all\u2019estero. Tutti i cittadini italiani residenti all\u2019estero, oltre a dover essere iscritti nell\u2019A.I.R.E., devono essere iscritti anche nell\u2019<strong>Anagrafe del Consolato di residenza<\/strong>, al fine di poter usufruire dei servizi consolari forniti da quest\u2019ultimo (c.d. Anagrafe consolare).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Iscrizione all\u2019A.I.R.E.\u00a0\u2013 Diritti e doveri<br \/>\n<\/strong>L\u2019iscrizione all\u2019A.I.R.E. \u00e8 un diritto-dovere del cittadino (art. 6, L. 470\/1988) e costituisce il presupposto per usufruire dei servizi consolari forniti dalle Rappresentanze all\u2019estero, nonch\u00e9 per l\u2019esercizio di importanti diritti, quali, ad esempio:<br \/>\n\u2013 la possibilit\u00e0 di votare per corrispondenza in occasione di elezioni politiche e di referendum, di cui agli articoli 75 e 138 della Costituzione, come previsto dalla legge 459\/2001;<br \/>\n\u2013 la possibilit\u00e0 di ottenere il rilascio di documenti di identit\u00e0 e di viaggio;<br \/>\n\u2013 la possibilit\u00e0 di richiedere il rilascio di certificazioni di competenza delle Rappresentanze all\u2019estero<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Chi deve iscriversi all\u2019AIRE?<br \/>\n<\/strong>\u2013 i cittadini che spostano all\u2019estero la propria residenza per un periodo superiore ai dodici mesi;<br \/>\n\u2013 i cittadini da sempre residenti al di fuori del territorio italiano, sia perch\u00e9\u2019 nati all\u2019estero sia per successivo acquisto della cittadinanza a qualsiasi titolo (ricostruzione, matrimonio,\u00a0<strong><a href=\"https:\/\/consrosario.esteri.it\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/anagrafe-airexsentenza_n.pdf\">sentenza<\/a><\/strong>, etc.)<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Chi non deve iscriversi all\u2019AIRE?<br \/>\n<\/strong>\u2013 i cittadini che si recano all\u2019estero per un periodo di tempo inferiore ad un anno;<br \/>\n\u2013 i lavoratori stagionali;<br \/>\n\u2013 i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all\u2019estero, che siano notificati ai sensi delle Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari rispettivamente del 1961 e del 1963;<br \/>\n\u2013 i militari italiani in servizio presso gli uffici e le strutture della NATO dislocate all\u2019estero.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Come si effettua la domanda di iscrizione all\u2019A.I.R.E.:<br \/>\n<\/strong>Tutti gli utenti residenti nella circoscrizione consolare di Gedda che devono effettuare una iscrizione all\u2019AIRE e\/o una comunicazione della variazione della residenza <strong>lo possono fare esclusivamente on-line attraverso il portale FAST IT<\/strong>\u00a0(Servizi Consolari Online), previa registrazione dell\u2019utente nel sistema (<a href=\"https:\/\/serviziconsolarionline.esteri.it\/\">https:\/\/serviziconsolarionline.esteri.it<\/a>).<strong><br \/>\n<\/strong>L\u2019iscrizione all\u2019A.I.R.E. e qualsiasi altra modifica relativa alla situazione anagrafica e di stato civile attraverso l\u2019applicativo FAST IT \u00e8\u00a0<strong>COMPLETAMENTE<\/strong>\u00a0<strong>GRATUITA<\/strong>\u00a0e si raccomanda che venga\u00a0<strong>sempre effettuata dai diretti interessati<\/strong>.<br \/>\nSi ricorda a tutti i connazionali che\u00a0<strong>l\u2019iscrizione del cittadino residente all\u2019estero pu\u00f2 anche avvenire d\u2019ufficio<\/strong>, sulla base di informazioni di cui l\u2019Ufficio consolare abbia conoscenza, in base ai dati in suo possesso (art. 6, comma 6, L. 470\/1988). Per questioni di natura fiscale si prega di far riferimento a quanto disposto dal Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI) ed alle Circolari dell\u2019Agenzia delle Entrate.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Cosa accade se non ci si iscrive all\u2019A.I.R.E.:<br \/>\n<\/strong>L\u2019iscrizione all\u2019A.I.R.E. \u00e8 effettuata a seguito di dichiarazione che l\u2019interessato deve rendere all\u2019Ufficio consolare competente per territorio entro 90 giorni dal trasferimento della residenza e comporta la contestuale cancellazione dall\u2019Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) del Comune di provenienza.<br \/>\n<strong>Per i connazionali che hanno sempre risieduto all\u2019estero e sono diventati cittadini italiani a seguito di procedimenti di ricostruzione della cittadinanza effettuati presso questo Consolato Generale, non \u00e8 necessario effettuare nessuna dichiarazione, in quanto l\u2019iscrizione all\u2019A.I.R.E. \u00e8 stata gi\u00e0 richiesta dal Consolato stesso al Comune.<br \/>\n<\/strong><strong>La dichiarazione andr\u00e0 invece effettuata da parte di tutti i connazionali che si siano trasferiti all\u2019estero dall\u2019Italia, ivi inclusi coloro che siano diventati cittadini italiani a seguito di procedimenti di ricostruzione della cittadinanza effettuati in Italia e che successivamente si siano trasferiti all\u2019estero.<br \/>\n<\/strong>Chiunque, avendo obblighi anagrafici, contravviene alle disposizioni della Legge 24 dicembre 1954, n. 1228, della Legge 27 ottobre 1988, n. 470, e dei regolamenti di esecuzione delle predette leggi \u00e8 soggetto a sanzioni pecuniarie amministrative, cos\u00ec come previsto dalla Legge 30 dicembre 2023, n. 213.\u00a0<strong>L\u2019Autorit\u00e0 competente all\u2019accertamento e all\u2019irrogazione della sanzione \u00e8 il Comune nella cui anagrafe \u00e8 iscritto il trasgressore.<br \/>\n<\/strong>Il procedimento accertativo e sanzionatorio in capo ai Comuni \u00e8 disciplinato dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, il cui art. 1 prevede che \u201cNessuno pu\u00f2 essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Come sapere se si \u00e8 gi\u00e0 iscritti all\u2019AIRE o no?<br \/>\n<\/strong>Come specificato sopra, l\u2019iscrizione all\u2019A.I.R.E. deve essere richiesta dal cittadino utilizzando l\u2019applicativo FAST IT. Il dovere del cittadino \u00e8 quello di richiedere l\u2019iscrizione all\u2019A.I.R.E. se trasferisce la sua residenza dall\u2019Italia all\u2019estero. La competenza in merito alla conclusione del procedimento di iscrizione A.I.R.E. \u00e8, invece, in capo al Comune italiano competente e non al Consolato, che si limita ad assicurare la corretta trasmissione della domanda inoltrata dall\u2019interessato. Pertanto, ogni richiesta relativa allo stato della pratica di iscrizione all\u2019A.I.R.E. dovr\u00e0 essere indirizzata direttamente al Comune italiano competente.<\/p>\n<p><strong><u>ATTENZIONE<\/u><\/strong><strong>\u00a0\u2013 PER GLI ISCRITTI AIRE PROVENIENTI DA ALTRA CIRCOSCRIZIONE CONSOLARE\u00a0<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">I cittadini italiani gi\u00e0 regolarmente iscritti in altra circoscrizione consolare che desiderino informare la nuova residenza presso la circoscrizione di questo Consolato Generale,\u00a0<strong>NON DOVRANNO FARE RICHIESTA DI ISCRIZIONE AIRE<\/strong>. Dovranno prima richiedere l\u2019associazione d\u2019identit\u00e0 online<strong>\u00a0nel proprio Consolato\/Ambasciata di\u00a0<\/strong><strong>origine<\/strong>, entrando in FAST IT e selezionando la predetta Rappresentanza, richiedendo la visualizzazione della propria scheda consolare.\u00a0 NOTA IMPORTANTE: nome e cognome dovranno essere dichiarati come risultano sulla propria documentazione italiana.<br \/>\nConclusa la pratica di associazione utente-scheda consolare, si dovr\u00e0 accedere a FAST IT e selezionare l\u2019opzione \u201cComunicare il cambio di residenza\u201d e procedere come verr\u00e0 indicato.<\/p>\n<p>Per agevolare i connazionali nell&#8217;utilizzo di FAST IT abbiamo preparato una lista di <a href=\"https:\/\/consgedda.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-italiano\/anagrafe-degli-italiani-residenti-allestero-aire\/portale-fast-it-dubbi-ed-errori-frequenti\/\">domande frequenti (FAQ)<\/a> pronta per la consultazione.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"L\u2019Anagrafe degli Italiani Residenti all\u2019Estero (A.I.R.E.)\u00a0\u00e8 stata istituita con legge 27 ottobre 1988, n. 470 (LEGGE 27 ottobre 1988, n. 470 \u2013 Normattiva). 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