DOMANDE FREQUENTI
Vivere in Arabia Saudita
Autocertificazione
Cittadinanza
Passaporti
Patenti di guida
Procure - Stato Civile
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Cosa posso fare se il mio visto saudita scade durante la permanenza nel Paese?
Il Consolato Generale d’Italia non è competente per la richiesta di rinnovo di visto presso le autorità saudite. Il rinnovo deve essere richiesto necessariamente dallo sponsor saudita.
L’Arabia saudita riconosce la doppia cittadinanza?
Le autorità saudite non riconoscono la doppia cittadinanza e normalmente ritirano il passaporto italiano dei connazionali che ottengono la nazionalità saudita. Ciò non comporta la perdita della cittadinanza italiana, ed i nostri uffici consolari provvedono di norma alla restituzione del passaporto ai connazionali e, a fronte di apposita richiesta, all'emissione di un visto d'ingresso Schengen di lunga durata sul passaporto saudita degli interessati.
Che cosa comporta il sistema della Sponsorship?
Ogni straniero che intende svolgere attività lavorativa in Arabia Saudita deve di norma ottenere un visto d’ingresso tramite uno Sponsor. Gli Sponsor sauditi spesso trattengono il passaporto dei lavoratori, impedendo loro di lasciare il Paese. Il lavoratore non può lasciare l’Arabia Saudita senza il consenso del proprio Sponsor che deve a tal fine restituirgli il passaporto e richiedere l'apposito visto di uscita o uscita/re-ingresso. Gli uffici consolari italiani assistono i lavoratori che si trovano in difficoltà nel lasciare il Paese, fatti salvi gli obblighi contrattuali che essi hanno sottoscritto.
Cosa succede in caso di violazione del codice della strada o di incidente stradale?
Si raccomanda ai guidatori di rispettare scrupolosamente la normativa stradale al fine di limitare i rischi di incidenti ed evitare controversie con la polizia locale. Va infatti tenuto presente che in casi d'infrazione al codice stradale, o anche di mero coinvolgimento in incidenti stradali per i quali non si ha colpa, gli interventi delle Rappresentanze diplomatico/consolari non impediscono che i cittadini italiani, così come i locali, vengano trattenuti da un minimo di 24 ore ad alcuni giorni in stato di fermo in cella. Le Autorità saudite, per migliorare le condizioni di sicurezza stradale nel Regno, hanno recentemente inasprito la normativa in materia con maggiori controlli e fermi inflitti agli automobilisti che non rispettano le principali regole (stop, limiti di velocità, ecc.).In caso di fermi, si raccomanda di informare immediatamente il proprio garante saudita ("Sponsor") e l'Ambasciata (tel. 01 488 1212 durante l'orario d'ufficio, 0505254792 oltre l'orario d'ufficio) o il Consolato Generale a Gedda (tel. 02 6421451/2 durante l’orario d’ufficio, 0506678310 oltre l’orario d’ufficio).
Occorre vaccinarsi per recarsi in Arabia Saudita?
Non sono previste vaccinazioni obbligatorie. Per chi si recasse, durante il periodo del grande pellegrinaggio rituale (Hajj), nelle città vicine alla Mecca, come Gedda, è consigliabile, previo parere medico, la vaccinazione contro la meningite e l'epatite virale. La malaria è una malattia endemica presente nelle pianure sud-occidentali del Regno, in particolare nella regione di Jizan, che si estende fino alle aree rurali intorno a Gedda.Si segnala infine la periodica comparsa di focolai di febbre emorragica Dengue nella regione occidentale del Paese (zona di Gedda).
Qual è il livello delle strutture sanitarie saudite?
Le strutture sanitarie ed ospedaliere saudite sono al livello di quelle occidentali. Ci sono numerosi ospedali privati a pagamento immediato per i viaggiatori temporanei. Si consiglia avere una polizza assicurativa internazionale adeguata che preveda oltre alla copertura delle spese sanitarie anche l'eventuale il rimpatrio o trasferimento aereo del malato in altro Paese.
La patente internazionale è riconosciuta in Arabia Saudita?
Si (modello convenzione di Ginevra 1949 oppure Vienna 1968).
Qual è il livello della rete stradale e della circolazione in Arabia Saudita?
La rete stradale e le relative infrastrutture sono di buon livello. La rete principale di collegamento tra i centri abitati è al livello di quelle occidentali. Il Regno è collegato tramite rete stradale con i Paesi confinanti. Esistono collegamenti autobus regolari che sono generalmente utilizzati dai numerosi lavoratori asiatici residenti nel paese. Fuori dai principali centri metropolitani la segnaletica, basata su quella internazionale, è prevalentemente in lingua araba.
Quali sono le procedure per entrare in Arabia Saudita?
Per entrare in Arabia Saudita è necessario un visto d’ingresso. Si suggerisce di rivolgersi all’Ambasciata del Regno dell’Arabia Saudita in Roma per ogni informazione in proposito: Via G.B. Pergolesi, 9, Roma - 00198, Tel: 06 844 851 - Fax: 06 855 1781, sito internet www.arabia-saudita.it.
Cosa bisogna fare in caso di furto o smarrimento del passaporto?
Bisogna denunciare il fatto alle autorità locali, informare il proprio garante (“Sponsor”) e rivolgersi immediatamente all’Ambasciata. Se la persona è iscritta all’AIRE ed il passaporto è stato rilasciato dall’Ambasciata sarà emesso a vista un nuovo libretto mentre se l’interessato è solo di passaggio in Arabia Saudita sarà necessario richiedere alla Questura o Consolato competente, la delega al rilascio di un nuovo libretto.
Gli uffici consolari italiani effettuano traduzioni?
No, gli uffici consolari si limitano a certificare la conformità agli originali di traduzioni effettuate dagli interessati o da traduttori.
I documenti sauditi sono validi in Italia? (legalizzazione)
Si, previa legalizzazione dei documenti da parte degli uffici consolari. A tal fine, i documenti in questione devono essere prima legalizzati dal Ministero degli Affari Esteri saudita.
AUTOCERTIFICAZIONE
Cosa si intende per “autocertificazione” e da quali norme è regolata in Italia?
Per "autocertificazione" si intende “la certificazione prodotta dall’interessato in sostituzione della normale certificazione” (art.2, legge. .15/1968), e rappresenta cioè la possibilità per il cittadino di fornire le stesse notizie presenti in un registro pubblico in modo più semplice e con meno oneri. Le norme sulle autocertificazioni sono contenute nella legge n.15/1968 (art. 2) e sono poi state raccolte nel più recente DPR 8/12/2000 n. 445 ("Testo Unico in materia di documentazione amministrativa"), che ha ridefinito ed esteso il campo di applicabilità delle dichiarazioni sostitutive di certificati.
Chi può avvalersi della possibilità di fornire autocertificazioni?
La possibilità di avvalersi dell’autocertificazione è concessa a tutti i cittadini italiani e dei Paesi europei. La facoltà di avvalersi di dichiarazioni sostitutive è stata estesa anche ai cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia (art. 2 del D.P.R. 403/98) limitatamente ai dati verificabili o certificabili in Italia da soggetti pubblici.
In quali casi può essere utilizzata l’autocertificazione?
L’autocertificazione e le dichiarazioni sostitutive possono essere utilizzate nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con i concessionari e i gestori di pubblici servizi. Non possono invece essere utilizzate nei rapporti tra i privati, salvo che gli stessi non vi acconsentano, e davanti all’autorità giudiziaria nello svolgimento di funzioni giurisdizionali.
Quali certificati possono essere sostituiti dall’autocertificazione?
L’autocertificazione può essere sostitutiva di normali certificazioni e atti notori. Secondo la legge n. 15/1968, si può ricorrere all’autocertificazione nei seguenti casi:
• data e luogo di nascita;
• la residenza;
• la cittadinanza;
• il godimento dei diritti politici;
• lo stato di celibe, coniugato o vedovo;
• lo stato di famiglia;
• l’esistenza in vita;
• la nascita del figlio;
• il decesso del coniuge, dell’ascendente o discendente;
• la posizione agli effetti degli obblighi militari;
• l’iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla Pubblica Amministrazione.
Grazie al D.P.R. n. 445/2000, sono state introdotte nuove norme che allargano il numero dei casi per cui è possibile ricorrere all’autocertificazione:
• titoli di studio acquisiti;
• qualifiche professionali;
• esami sostenuti universitari e di stato;
• titoli di specializzazione;
• titoli di abilitazione;
• titoli di formazione;
• titoli di aggiornamento;
• titoli di qualificazione tecnica;
• situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione di benefici e vantaggi di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
• assolvimento di specifici obblighi contributivi con l’indicazione dell’ammontare;
• codice fiscale o partita IVA;
• qualsiasi dato dell’anagrafe tributaria;
• stato di disoccupazione;
• qualità di pensionato e categoria di pensione;
• qualità di studente;
• qualità di casalinga;
• qualità legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
• iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
• adempimento o meno degli obblighi militari compresi quelli di cui all’art. 77 del D.P.R. n. 237/64 come modificato dall’art. 22 della legge 958/86;
• assenza di condanne penali;
• qualità di vivenza a carico;
• tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei registri dello stato civile.
Come si può fare la dichiarazione sostitutiva di certificati?
La dichiarazione sostitutiva delle normali certificazioni si può fare scrivendo su carta semplice e firmando sotto la propria ed esclusiva responsabilità (non è necessario firmare davanti all’impiegato) o compilando dichiarazioni sostitutive. Inoltre, è possibile trasmettere documenti, atti e certificati per fax, per porta o mezzo telematico e informatico, alle Amministrazioni Pubbliche.
Quali sono i casi in cui è possibile ricorrere all’autocertificazione?
Gli interessati possono ricorrere all’autocertificazione per tutti gli stati, fatti e qualità personali che non siano certificabili da parte di una pubblica amministrazione, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000. Inoltre, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà può riguardare anche circostanze relative ad altri soggetti e di cui il dichiarante abbia diretta conoscenza, nonché la possibilità di attestare la conformità all’originale di una pubblicazione.
Come si può fare la dichiarazione sostitutiva di atti notori?
La dichiarazione sostitutiva di atti notori può essere fatta dichiarando fatti, stati o qualità personali a diretta conoscenza dell’interessato dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione, o dinanzi a un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco. Qualora si tratti di stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di un altro soggetto pubblico e l’amministrazione ritenga necessario controllare la veridicità delle dichiarazioni, ha a disposizione 15 giorni di tempo dalle dichiarazioni per richiedere la necessaria documentazione.
Qual è la validità delle dichiarazioni sostitutive di normali certificazioni e di atti notori?
Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità degli atti che sostituiscono. Normalmente i certificati hanno validità per sei mesi dalla data in cui sono stati rilasciati, salvo che norme di legge o regolamentari non dispongano una validità superiore. La validità delle certificazioni anagrafiche e quelle relative allo stato civile è prolungabile se l’interessato dichiara che i dati contenuti nel certificato non hanno subito modifiche e sottoscrive tale dichiarazione. Hanno validità illimitata, invece, i certificati e le dichiarazioni sostitutive che attestano stati fatti personali che non sono soggetti a modificazioni ( certificati di nascita, di morte, titoli di studio, ecc.).
Ci sono dei casi in cui è ammessa SOLO l’autocertificazione?
L’utilizzo ESCLUSIVO dell’autocertificazione è previsto nei casi in cui occorrano:
• certificati, estratti e attestati da presentare per le iscrizioni nelle scuole e università;
• certificati, estratti e attestati da presentare, a qualsiasi titolo, negli uffici della motorizzazione civile;
• certificati ed estratti ricavabili dai registri dello stato civile e dai registri demografici richiesti dai comuni per i procedimenti di loro competenza.
Quali sono i casi in cui l’autocertificazione non è MAI ammessa?
La possibilità di avvalersi dell’autocertificazione NON E’ MAI AMMESSA per i certificati:
• medici;
• sanitari;
• veterinari;
• di origine;
• di conformità all’Ue;
• marchi;
• brevetti.
Quali sono i casi in cui la Pubblica Amministrazione NON PUO’ più chiedere certificazioni ai cittadini?
Nel caso in cui si debba certificare i dati relativi a cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, stato civile e residenza, la Pubblica Amministrazione non può più chiedere certificazioni ma è sufficiente l’esibizione di un documento di riconoscimento. La registrazione dei dati avviene attraverso la fotocopia non autenticata del documento stesso. Se il documento non è più valido, l’interessato deve dichiarare, in margine alla fotocopia, che i dati contenuti nel documento non sono variati dalla data del rilascio.
È necessario autenticare le autocertificazioni?
Nelle dichiarazioni sostitutive di certificazioni non è prevista l’autentica della firma. L’autentica con le modalità tradizionali rimane per le dichiarazioni rivolte ai privati e per le domande che riguardano la riscossione di benefici economici (pensioni, contributi, etc…) da parte di terze persone.
Cosa succede per chi non è in grado di firmare la dichiarazione sostitutiva?
Gli impiegati delle Pubbliche Amministrazioni devono accettare l’autocertificazione di chi non sa o non può firmare, ma è in grado di intendere e di volere, dopo averne accertata l’identità. L’autocertificazione di chi ha un temporaneo impedimento per problemi di salute, è resa dal coniuge o, in sua assenza, dai figli o, in mancanza di questi, da altro parente fino al terzo grado davanti ad un pubblico ufficiale che deve accertare l’identità della persona.
Quali sono le sanzioni per i cittadini che forniscono dichiarazioni non veritiere?
Se le amministrazioni hanno dubbi sulla veridicità delle autocertificazioni, sono tenute a effettuare i controlli necessari. Nel caso vengano riscontrate dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. Il dichiarante inoltre decade dai benefici eventualmente conseguiti da provvedimenti sulla base di dichiarazioni non veritiere.
Quali sono le sanzioni per gli impiegati che non accettano l’autocertificazione e come possono reagire i cittadini di fronte a questa evenienza?
I pubblici ufficiali o gli impiegati dell’ufficio pubblico che non ammettono l’autocertificazione o la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà nei casi consentiti, violano i doveri d’ufficio e possono incorrere nelle sanzioni previste dal Codice penale per omissione o rifiuto di atti d’ufficio, nonché nelle sanzioni disciplinari. La stessa violazione si presenta anche nel caso in cui i dipendenti richiedano un certificato laddove è sufficiente l’autocertificazione. In caso di rifiuto dell’autocertificazione, i cittadini devono accertarsi di chi è il responsabile della pratica e chiedere per iscritto le ragioni del mancato accoglimento, inviando la richiesta anche al Comitato Provinciale della Pubblica Amministrazione presso la Prefettura della Provincia nel cui territorio ha sede l’ufficio che rifiutato l’autocertificazione. Se entro trenta giorni dalla data della richiesta il pubblico ufficiale o il dipendente incaricato non compie l’atto o non risponde per motivare le ragioni del ritardo o rifiuto, si creano i presupposti per le sanzioni penali che prevedono la reclusione sino a due anni o la multa sino a mille euro, nonché per le sanzioni disciplinari.
Documenti di riconoscimento e di identità: cosa cambia?
All’art. 35 viene chiarito che in tutti i casi in cui nel testo unico viene richiesto un documento di identità esso può essere sostituito da un documento di riconoscimento equipollente. Sono equipollenti alla carta di identità:
• Il passaporto
• La patente di guida
• La patente nautica
• Il libretto di pensione
• Il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici
• Il porto d’armi
• Le tessere di riconoscimento rilasciate da un’Amministrazione dello Stato, purchè munite di fotografia e di timbro o altra segnatura equivalente.
L’art. 35 inoltre prevede che nel caso il documento sia scaduto possa essere ugualmente esibito, con una dichiarazione dell’interessato sulla fotocopia del documento che i dati in esso contenuti non sono cambiati.
CITTADINANZA
Cosa si intende per "cittadinanza italiana"?
La cittadinanza italiana si basa sul principio dello "ius sanguinis" (diritto di sangue), per il quale il figlio nato da padre italiano o da madre italiana è italiano; tuttavia è da tener presente che la madre cittadina trasmette la cittadinanza ai figli minori solo a partire dal 1.1.1948, per effetto di una specifica sentenza della Corte Costituzionale. Attualmente, la cittadinanza italiana è regolata dalla legge n. 91 del 5.12.1992 che, in contrasto con la legge precedente, rivaluta il peso della volontà individuale nell’acquisto e nella perdita della cittadinanza e riconosce il diritto alla titolarità contemporanea di più cittadinanze, fatte salve le diverse disposizioni previste da accordi internazionali, come recita il 3° comma dell’art.26 della legge n.91/92. (v. al riguardo Convenzione di Strasburgo del 06.05.1963 sulla riduzione dei casi di cittadinanza plurima).
Come si acquista la cittadinanza italiana?
MODALITA’ DI ACQUISTO AUTOMATICHE
1. Per filiazione
2. Per nascita sul territorio italiano
• in ogni caso in cui i genitori siano ignoti o apolidi o non trasmettano la propria cittadinanza al figlio secondo la legge dello Stato al quale essi appartengono;
• nel caso in cui il figlio di ignoti venga trovato abbandonato in territorio italiano e non si riesca a determinarne lo status civitatis.
3. Per riconoscimento di paternità o maternità, durante la minore età del figlio (nel caso in cui il figlio riconosciuto sia maggiorenne, è necessaria la elezione di cittadinanza da parte di quest’ultimo entro un anno dal riconoscimento stesso)
4. Per adozione sia che il minore straniero sia adottato da cittadino italiano mediante provvedimento dell’Autorità Giudiziaria italiana, sia nel caso in cui l’adozione venga pronunciata all’estero e resa efficace in Italia con ordine (emanato dal Tribunale per i minorenni) di trascrizione nei Registri dello Stato Civile. Se l’adottato è maggiorenne, può acquistare la cittadinanza italiana per naturalizzazione, decorso un periodo di residenza legale in Italia di 5 anni successivamente all’adozione (vedi in Modalità d’acquisto a domanda: Naturalizzazione)
MODALITÀ D'ACQUISTO A DOMANDA
1. Dichiarazione di volontà dell’interessato
Se lo straniero è discendente da cittadino italiano per nascita (fino al 2° grado) può ottenere la cittadinanza se (in alternativa):
• svolge il servizio militare nelle Forze Armate Italiane;
• assume un impiego pubblico alle dipendenze dello Stato, anche all’estero;
• risiede legalmente in Italia da almeno due anni al raggiungimento della maggiore età.
Se lo straniero è nato sul territorio italiano può ottenere la cittadinanza se risiede legalmente ed ininterrottamente in Italia dalla nascita fino al raggiungimento della maggiore età.
2. Matrimonio con cittadino\a italiano\aRequisiti:
• residenza legale in Italia per un periodo di almeno sei mesi dopo il matrimonio oppure tre anni di matrimonio se residenti all’estero;
• validità del matrimonio;
• assenza di condanne penali;
• assenza di impedimenti connessi alla sicurezza nazionale. La domanda di acquisto della cittadinanza va indirizzata al Ministro dell’Interno e va presentata alla Prefettura della Provincia di residenza, se la residenza è in Italia, o all’Autorità diplomatico-consolare, se la residenza è all’estero.
3. Naturalizzazione
Requisiti:
• dieci anni di residenza legale;
• reddito sufficiente;
• assenza di precedenti penali;
• rinuncia alla cittadinanza d’origine (ove prevista). Il numero di anni può essere abbreviato a:
• tre anni di residenza legale per i discendenti di ex cittadini italiani per nascita fino al secondo grado e per gli stranieri nati sul territorio italiano;
• quattro anni di residenza legale per i cittadini di uno Stato appartenente alle Comunità Europee;
• cinque anni di residenza legale per gli apolidi e i rifugiati, così come per gli stranieri maggiorenni adottati da cittadini italiani;
• sette anni di residenza legale per l’affiliato da cittadino italiano;
• non è richiesto alcun periodo di residenza per gli stranieri che hanno prestato servizio allo Stato per un periodo di almeno cinque anni, anche all’estero. La domanda dello straniero va intestata al Presidente della Repubblica e presentata alla Prefettura della Provincia di residenza.
Quali documenti sono necessari per la richiesta d’acquisto di cittadinanza?
• Documenti AUTOCERTIFICABILI
1. Certificato Generale del Casellario Giudiziale (in bollo);
2. Certificato di Stato di famiglia (in bollo);
3. Certificato storico di residenza; se i Comuni di residenza legale sono stati più di uno, va presentato un certificato anagrafico storico per ogni Comune (in bollo);
4. Copia autenticata dei modelli 740 o 101 del triennio antecedente la domanda oppure certificazione rilasciata dal competente Ufficio delle Imposte Dirette circa le dichiarazioni dei redditi prodotte nel triennio immediatamente antecedente la presentazione della domanda
. • Documenti NON AUTOCERTIFICABILI
1. richiesta di acquisto della cittadinanza da compilarsi su un modello prestampato reperibile presso la Prefettura competente in relazione al luogo di residenza dell’interessato;
2. atto di nascita del Paese di origine completo di tutte le generalità; in caso di documentata impossibilità, attestazione rilasciata dalla Autorità Diplomatica o Consolare del Paese di origine, debitamente tradotta e legalizzata, nella quale vanno indicate le generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita), nonché la paternità e la maternità del richiedente;
3. Certificato penale del Paese di origine e dei Paesi in cui si è risieduto (autocertificabile solo dai cittadini comunitari);
4. Autorizzazione alle competenti autorità del Paese di origine a rilasciare tutte le informazioni sul proprio conto che fossero richieste dalle Autorità Diplomatiche Italiane, da compilare su modello prestampato da ritirarsi presso la Prefettura;
5. Certificato di svincolo dalla cittadinanza di origine tranne nel caso in cui la propria cittadinanza non si perda automaticamente con l’acquisto volontario di una straniera;
6. Dichiarazione di rinuncia alla protezione dell’Autorità diplomatico consolare italiana nei confronti dell’Autorità del Paese di origine, da compilare su modello prestampato da ritirarsi in Prefettura (solo per richiedenti la cittadinanza per residenza in Italia).
7. Certificato di cittadinanza italiana del coniuge in bollo (solo per richiedenti la cittadinanza in seguito a matrimonio).
Dopo la presentazione della domanda, vengono richiesti dall’autorità competente altri documenti quali:
• Carichi pendenti rilasciati dalla Procura della Repubblica presso la Pretura e il Tribunale competenti per territorio in relazione alla località di residenza dell’interessato; • Dati relativi all’ingresso e al soggiorno dell’interessato.
• Estratto dai registri di m