Il DL 223/2012 all'articolo 3 introduce un importante emendamento all'articolo 6, comma 4, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, inserendo, dopo le parole "ai quali la dichiarazione si riferisce", le seguenti: "e sono accompagnate da documentazione comprovante la residenza nella circoscrizione consolare".
La disposizione introduce pertanto la previsione che la dichiarazione presentata dai cittadini italiani all'estero agli Uffici Consolari ai fini dell'iscrizione all'AIRE debba essere corredata da documentazione probatoria dell'effettiva residenza all'estero dei richiedenti.
Si dovrà presentare la documentazione comprovante la residenza estera a corredo della dichiarazione resa ai fini dell'iscrizione all'AIRE, quale, a mero titolo d'esempio, non solo l'iscrizione ad anagrafi locali (ove esistenti), ma anche contratti di lavoro, bollette di utenze residenziali, ecc., nello spirito comunque di imporre al connazionale il minimo onere aggiuntivo. Si ricorda con l'occasione che il possesso del permesso di soggiorno (o documento equivalente) non e' condizione necessaria per il perfezionamento della richiesta di iscrizione all'AIRE neppure alla luce della novella normativa qui illustrata; la legalita' della residenza all'estero non e' infatti un criterio richiesto dal legislatore per l'attivazione dei doveri di aggiornamento anagrafico nei confronti della PA italiana.
Le domande di iscrizione all'AIRE presentate fino alla data odierna ed eventualmente non complete di documentazione comprovante la residenza nella circoscrizione consolare dovranno continuare invece ad essere trattate secondo le regole precedentemente in vigore.
Documentazione probatoria della residenza all'estero ai fini dell' iscrizione all'AIRE. Modifica alla legge 470/1988
2013-01-15

Maeci