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Anagrafe degli Italiani residenti all’estero (AIRE)

Informazioni Generali

L’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E.) è stata istituita con legge 27 ottobre 1988, n. 470 e contiene i dati dei cittadini italiani che risiedono all’estero per un periodo superiore ai dodici mesi. Essa è gestita dai Comuni sulla base dei dati e delle informazioni provenienti dalle Rappresentanze consolari all’estero.
L’iscrizione all’A.I.R.E. è un diritto-dovere del cittadino (art. 6 legge 470/1988) e costituisce il presupposto per usufruire di una serie di servizi forniti dalle Rappresentanze consolari all’estero, nonché per l’esercizio di importanti diritti, quali per esempio:

la possibilità di votare per elezioni politiche e referendum per corrispondenza nel Paese di residenza;la possibilità di ottenere il rilascio o rinnovo di documenti di identità e di viaggio, nonché certificazioni;la possibilità di rinnovare la patente di guida (solo in Paesi extra U.E.; per i dettagli consultate la sezione Autoveicoli – Patente di guida).

Devono iscriversi all’A.I.R.E.:

i cittadini che trasferiscono la propria residenza all’estero per periodi superiori a 12 mesi;quelli che già vi risiedono, sia perché nati all’estero che per successivo acquisto della cittadinanza italiana a qualsiasi titolo.

Non devono iscriversi all’A.I.R.E.:

le persone che si recano all’estero per un periodo di tempo inferiore ad un anno;i lavoratori stagionali;i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all’estero, che siano notificati ai sensi delle Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari rispettivamente del 1961 e del 1963;i militari italiani in servizio presso gli uffici e le strutture della NATO dislocate all’estero.

L’iscrizione all’A.I.R.E. è effettuata a seguito di dichiarazione resa dall’interessato all’Ufficio consolare competente per territorio entro 90 giorni dal trasferimento della residenza e comporta la contestuale cancellazione dall’Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) del Comune di provenienza.

La richiesta va effettuata attraverso il portale Servizi Consolari Online (esteri.it) compilando l’apposito modulo di richiesta, a cui allegare la documentazione seguente:

  • documento d’identità in corso di validità, oltre a quello degli eventuali familiari conviventi
  • documentazione comprovante la residenza nella circoscrizione consolare (es. certificato di residenza rilasciato dall’autorità locale, Iqama, Resident Identity, National Address Certificate, Contratto di Lavoro, Contratto di Locazione, bollette di utenze residenziali, ecc.)

L’iscrizione del cittadino residente all’estero può anche avvenire d’ufficio, sulla base di informazioni di cui l’Ufficio consolare abbia conoscenza, in base ai dati in suo possesso (art. 6, comma 6, L. 470/1988).

Per questioni di natura fiscale si prega di far riferimento a quanto disposto dal Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI) ed alle Circolari dell’Agenzia delle Entrate.

L’iscrizione all’A.I.R.E. è GRATUITA.

Cosa accade se non ci si iscrive all’A.I.R.E.:

L’iscrizione all’A.I.R.E. è effettuata a seguito di dichiarazione che l’interessato deve rendere all’Ufficio consolare competente per territorio entro 90 giorni dal trasferimento della residenza e comporta la contestuale cancellazione dall’Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) del Comune di provenienza.  Chiunque, avendo obblighi anagrafici, contravviene alle disposizioni della Legge 24 dicembre 1954, n. 1228, della Legge 27 ottobre 1988, n. 470, e dei regolamenti di esecuzione delle predette leggi è soggetto a sanzioni pecuniarie amministrative, così come previsto dalla Legge 30 dicembre 2023, n. 213. L’Autorità competente all’accertamento e all’irrogazione della sanzione è il Comune nella cui anagrafe è iscritto il trasgressore.

Il procedimento accertativo e sanzionatorio in capo ai Comuni è disciplinato dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, il cui art. 1 prevede che “Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione”.

Comunicare la variazione della propria residenza

Se si è già iscritto all’AIRE, il portale Fast It consente di comunicare la variazione della residenza per sé ed i propri familiari. Si prega di comunicare il proprio indirizzo in modo corretto e completo attenendosi alle norme postali del proprio Paese di residenza. Ricordiamo che il mancato aggiornamento delle informazioni relative all’indirizzo rende impossibile il contatto con il cittadino e il ricevimento della cartolina o del plico elettorale in caso di votazioni.

Rimpatrio

I cittadini iscritti all’AIRE che rientrano definitivamente in Italia dovranno presentarsi presso il Comune Italiano dove hanno deciso di stabilirsi per dichiarare il nuovo indirizzo di residenza. Nella stessa data il Comune provvederà alla cancellazione dall’AIRE con contestuale iscrizione in APR (Anagrafe Popolazione Residente). Sarà cura del Comune comunicare ufficialmente la data di decorrenza del rimpatrio al Consolato di provenienza che registrerà nei propri schedari consolari il rimpatrio.

Certificati

Si informa che gli schedari consolari NON hanno valore anagrafico;

gli uffici consolari NON possono pertanto rilasciare certificati di nascita, residenza ne’ di stato di famiglia.

Il Consolato potra’ rilasciare solo un’attestazione di iscrizione nello schedario, nella quale si potra’ indicare che l’interessato risulta abitare all’indirizzo presente in schedario, nonché quale risulta essere, sempre nello schedario, la composizione del nucleo familiare.

Il certificato di residenza AIRE così come lo stato di famiglia o il certificato di nascita potranno essere rilasciati dall’unico ente italiano titolare delle funzioni anagrafiche, cioe’ dal Comune di iscrizione AIRE.